I vini a Indicazione Geografica Protetta e a Denominazione di Origine
Protetta sono in relazione stretta con il territorio di coltivazione delle uve di produzione e sono vinificati seguendo un regolamento più o meno rigido
I disciplinari :
Fissa i parametri che normano i vini a denominazione d'origine
Denominazione d'origine
Vitigni ammessi
Zona di produzione dell'uva
Norme per la vinificazione
Titolo alcolometrico, zuccherino e acidità minimi
Caratteristiche sensoriali
Norme per l'imbottigliamento
IGT
Prendono il nome dalla zona di produzione dell'uva (85% min.)
Disciplinari semplici
DOC
Riferiti a zone e vitigni tipici
Disciplinari strutturati
Controlli qualitativi
DOCG
Vini tipici di pregio
Disciplinari severi
Controlli di qualità
Valutazioni sensoriali
CLASSICO
Vino prodotto in una sottozona di una DOC o DOCG che puo' vantare trascorsi più antichi e prestigiosi del restante territorio
RISERVA
Vino DOC o DOCG che a sostenuto un invecchiamento (affinamento compreso) più lungo rispetto a quello previsto dal regolamento
SUPERIORE
Vino DOC o DOCG per il quale è fissata una resa per ettaro inferiore e un grado alcolmetrico più alto rispetto al disciplinare, allo scopo
di migliorare le qualità organolettiche del vino
DOCG - DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA GARANTITAIl Marchio DOCG definisce il nome geografico di una zona viticola, vocata alla produzione di un prodotto di qualità le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani: la Docg assicura l’origine del vino e sottolinea anche il particolare pregio qualitativo.
Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche e delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG devono essere stabiliti:
I vini di cui si richiede la DOC e la DOCG devono essere sottoposti, nella fase di produzione, ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che per i DOCG deve essere ripetuto anche nella fase dell’imbottigliamento, partita per partita. L’esito positivo dell’analisi e dell’esame è la condizione per l’utilizzazione della DOC e della DOCG.
La DOCG è riservata ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni e che siano ritenuti di particolare pregio. Come per i prodotti tipici anche per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela che hanno come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi ai vini DOC, DOCG e IGT, che con decreto del Ministero possono svolgere attività di vigilanza sui singoli produttori.
DOC - DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATAIl marchio DOC definisce il nome geografico di una zona viticola vocatautilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani: la Doc assicura l’origine del vino.
Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche e delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Nei disciplinari di produzione dei vini DOC devono essere stabiliti:
IGT - INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICAIl marchio IGT definisce il nome geografico di una zona utilizzata per designare il prodotto (vino o mosto) che ne deriva.
Nei disciplinari di produzione dei vini IGT sono stabiliti:
Come per i prodotti tipici anche per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti Consorzi volontari di tutela che hanno come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi ai vini IGT, che con decreto del Ministero possono svolgere attività di vigilanza sui singoli produttori.
Protetta sono in relazione stretta con il territorio di coltivazione delle uve di produzione e sono vinificati seguendo un regolamento più o meno rigido
I disciplinari :
Fissa i parametri che normano i vini a denominazione d'origine
Denominazione d'origine
Vitigni ammessi
Zona di produzione dell'uva
Norme per la vinificazione
Titolo alcolometrico, zuccherino e acidità minimi
Caratteristiche sensoriali
Norme per l'imbottigliamento
IGT
Prendono il nome dalla zona di produzione dell'uva (85% min.)
Disciplinari semplici
DOC
Riferiti a zone e vitigni tipici
Disciplinari strutturati
Controlli qualitativi
DOCG
Vini tipici di pregio
Disciplinari severi
Controlli di qualità
Valutazioni sensoriali
CLASSICO
Vino prodotto in una sottozona di una DOC o DOCG che puo' vantare trascorsi più antichi e prestigiosi del restante territorio
RISERVA
Vino DOC o DOCG che a sostenuto un invecchiamento (affinamento compreso) più lungo rispetto a quello previsto dal regolamento
SUPERIORE
Vino DOC o DOCG per il quale è fissata una resa per ettaro inferiore e un grado alcolmetrico più alto rispetto al disciplinare, allo scopo
di migliorare le qualità organolettiche del vino
DOCG - DENOMINAZIONE ORIGINE CONTROLLATA GARANTITAIl Marchio DOCG definisce il nome geografico di una zona viticola, vocata alla produzione di un prodotto di qualità le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani: la Docg assicura l’origine del vino e sottolinea anche il particolare pregio qualitativo.
Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche e delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Nei disciplinari di produzione dei vini DOCG devono essere stabiliti:
- la denominazione d’origine;
- la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- la resa massima di uva e di vino per ettaro;
- il titolo alcolimetrico volumico minimo;
- le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino;
- le caratteristiche naturali dell’ambiente;
- le modalità dell’esame chimico-organolettiche;
- l’eventuale periodo minimo d’invecchiamento;
- l’eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
I vini di cui si richiede la DOC e la DOCG devono essere sottoposti, nella fase di produzione, ad una preliminare analisi chimico-fisica e ad un esame organolettico che per i DOCG deve essere ripetuto anche nella fase dell’imbottigliamento, partita per partita. L’esito positivo dell’analisi e dell’esame è la condizione per l’utilizzazione della DOC e della DOCG.
La DOCG è riservata ai vini già riconosciuti DOC da almeno cinque anni e che siano ritenuti di particolare pregio. Come per i prodotti tipici anche per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela che hanno come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi ai vini DOC, DOCG e IGT, che con decreto del Ministero possono svolgere attività di vigilanza sui singoli produttori.
DOC - DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATAIl marchio DOC definisce il nome geografico di una zona viticola vocatautilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato le cui caratteristiche sono connesse all’ambiente naturale e ai fattori umani: la Doc assicura l’origine del vino.
Il riconoscimento delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche e delimitazione delle rispettive zone di produzione vengono effettuati contestualmente all’approvazione dei relativi disciplinari di produzione con decreto del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste.
Nei disciplinari di produzione dei vini DOC devono essere stabiliti:
- la denominazione d’origine;
- la delimitazione della zona di produzione delle uve;
- la resa massima di uva e di vino per ettaro;
- il titolo alcolimetrico volumico minimo;
- le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino;
- le caratteristiche naturali dell’ambiente;
- le modalità dell’esame chimico-organolettiche;
- l’eventuale periodo minimo d’invecchiamento;
- l’eventuale imbottigliamento in zone delimitate.
IGT - INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICAIl marchio IGT definisce il nome geografico di una zona utilizzata per designare il prodotto (vino o mosto) che ne deriva.
Nei disciplinari di produzione dei vini IGT sono stabiliti:
- l’indicazione geografica e gli eventuali nomi di vitigni o nomi aggiuntivi;
- la delimitazione delle zona di produzione delle uve;
- i vitigni;
- le tipologie enologiche;
- le resa massima di uva per ettaro;
- il titolo alcolimentrico;
- la gradazione alcolica;
- la resa uve-vino;
- le eventuali pratiche correttive autorizzate.
Come per i prodotti tipici anche per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti Consorzi volontari di tutela che hanno come scopo la tutela, la valorizzazione e la cura generale degli interessi relativi ai vini IGT, che con decreto del Ministero possono svolgere attività di vigilanza sui singoli produttori.